IL SUAP è l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento.
L'attivita oggetto di segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA completa di ogni dato richiesto, al SUAP competente, che, verificata la sua correttezza formale, a completamento dell'istruttoria, rilascia ricevuta.
Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali suoi effetti dannosi,e, ove cioò sia possibile, l'interessato provveda a conformare la SCIA alla normativa vigente per l' attivita' richiesta, nei termini fissati, da dieci a trenta giorni.
E' fatta salva la facoltà del SUAP di rigettare le SCIA irricevibili , inammissibili, improcedibili o infondate (art. 2 L. n. 241/90) o assumere provvedimenti di sospensione/chiusura attività.
In caso di dichiarazioni false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali suoi effetti dannosi.
L'introduzione del D.P.R. 160 del 2010, con il quale viene disposta l' informatizzazione dello Sportello Unico, definisce le modalità di comunicazione telematica tra il SUAP ed il richiedente, e tra il SUAP e gli altri enti coinvolti.